Cos'è
ESAMI DI IDONEITA’
Sono richiesti e sostenuti da chi, all’interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione, generalmente durante la prima settimana di settembre e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui richiede l’idoneità da conseguire al termine dell’esame. Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.(D.M. 218 dell’11.11.2025)
Possono sostenere gli esami di idoneità:
- i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso. In tal caso lo studente può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all’anno successivo a quello frequentato;
- i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. In tal caso lo studente può recuperare l’anno o i due anni persi nel corso di studio.
È necessario per l’accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
Commissioni e modalità di svolgimento dell’esame
Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate ai competenti dirigenti scolastici entro il 25 marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo (D. Lgs. N. 297/1994 Art. 193).
Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti del mese di giugno, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
Sessione di esame Gli esami di idoneità si svolgono di norma tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell’anno precedente.
2. Se l’esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L’Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.
ESAMI INTEGRATIVI
Gli alunni che vogliono essere ammessi ad un corso di studi, diverso da quello di provenienza, devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 30 giugno. In caso di sospensione di giudizio, la domanda è accolta con riserva. Il DS, verificata con il Consiglio di Classe la compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
La sessione degli esami integrativi deve avere termine, in base alle disposizioni in vigore, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo e si svolge di norma la prima settimana di settembre.
Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.
La commissione deputata alla verifica della valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Personalizzato, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
Possono sostenere gli esami integrativi:
gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
Non è prevista l’ammissione agli esami integrativi nell’ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo (biennio):
a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
c) gli alunni che frequentano il 1° anno di corso di un Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un altro istituto, presentano tale richiesta entro fine primo trimestre, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza;
d) Passaggi al secondo anno. Gli alunni, in obbligo scolastico, promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione avviene previo colloquio con il Dirigente Scolastico, a cui seguiranno prove di valutazione attraverso verifica scritta e/o orale del consiglio di classe atta ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo. L’inserimento avviene dunque in modo diretto nella classe individuata. Nel caso il passaggio sia richiesto durante l’anno scolastico valgono le stesse disposizioni dei passaggi durante il primo anno.
Esami integrativi. Iscrizione dal 3 anno.
Per alunni delle classi 2, 3 e 4 a promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi all’Istituto “D. Rea” dovranno presentare le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. Eccezionalmente e per cause documentate (motivi di salute certificati, caso fortuito, cause di forza maggiore non imputabili allo studente o alla famiglia), saranno valutate domande pervenute successivamente. La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza e dalle schede di valutazione rilasciate dalla scuola frequentata.
Per gli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l’assegnazione di debiti formativi l’Ufficio registrerà la domanda e l’accetterà con riserva, in attesa del Nulla Osta definitivo da parte della scuola. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
A cosa serve
Gli esami integrativi e di idoneità consentono agli studenti di accedere correttamente alla classe o all’indirizzo di studi più adeguato al loro percorso.
Gli studenti sostengono prove scritte, orali e pratiche.
Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell’esame. I risultati vengono comunicati ai diretti interessati.
Come si accede al servizio
Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate al dirigente scolastico entro il 30 giugno, unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa di esame di importo pari a € 12.09.
Per le modalità di pagamento della tassa si consulti il sito del MIM https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo.
Procedure collegate all'esito
Il calendario degli esami integrativi e/o di idoneità sarà pubblicato sul Sito web dell’Istituto entro la fine del mese di Agosto.
Servizio online
Luoghi in cui viene erogato il servizio
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indirizzo
Via De Gasperi, 302 - 304 - 84016 Pagani (SA)
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CAP
84014
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indirizzo
via Zito, 2 84016 - Pagani
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CAP
84016
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indirizzo
Via Napoli 37, Nocera Inferiore (SA)
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CAP
84014
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Email
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PEC
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Telefono
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Tempi e scadenze
La richiesta va inviata all’indirizzo e-mail sais07700l@istruzione.it entro e non oltre il 30 giugno dell’anno scolastico in corso
Presentazione della richiesta all’Ufficio di Segreteria (informale o formale)
Data scadenza presentazione domande
30
GiuDocumenti
Contatti
- Telefono: 0815175999
- Email: SAIS07700L@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi:
✓ D.LGS. 297/94, art. 192,193;
✓ Decreto Ministeriale n. 5 del 8 febbraio 2021
✓Decreto Ministeriale n.218 del'11.11.2025