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Informativa Tasse scolastiche ed esonero

Avviso n.6

Utente SAIS07700L-psc

da Sais07700l-psc

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Oggetto: Informativa su pagamento dalle tasse scolastiche ed esonero

 

          In conformità alla normativa vigente, gli studenti iscritti alle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado sono tenuti al versamento delle tasse scolastiche obbligatorie.

          La tassa scolastica erariale, ai sensi dell’art. 200 del D.lgs., 297/1994, è dovuta solo per la frequenza degli studenti e delle studentesse che abbiamo già compito il sedicesimo anno di età.

         Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Tipologia di tassa Importo Quando si paga Note
Tassa di iscrizione

Codice tributo  “TSC1”

€ 6,04 All’atto dell’iscrizione al corso di studio dopo i 16 anni Vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile
Tassa di frequenza

“Codice tributo “TSC2”

€ 15,13 A partire dal quarto anno ogni anno scolastico Dovuta anche in caso di interruzione o di ritiro; può essere rateizzabile.
Tassa per esami

Codice tributo  “TSC3”

12,09 In occasione di esami di idoneità, integrativi, di licenza, maturità o abilitazione. Obbligatoria per ogni sessione d’esame. Non può essere rateizzata.
Tassa di rilascio diploma

Codice tributo  “TSC4”

15,13 All’atto di consegna del Diploma Necessaria per ottenere il titolo ufficiale. Non può essere rateizzata.

 

Le tasse dovranno essere versate all’erario scegliendo tra le seguenti opzioni:

  • c.p. n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali;
  • bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche– IBAN: IT26 S 0760103200 000000205906;
  • tramite modello F24 con codice tributo TSC1 denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione”, TSC2 denominato “Tasse scolastiche – Frequenza”, anno scolastico di riferimento.

È previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per:

  1. Esonero per merito;
  2. Esonero per motivi economici
  3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

 

Per merito: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che conseguono una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.

Per motivi economici: è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati delle seguenti categorie:

  1. orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  2. figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  3. ciechi civili.

Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a 5 giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (art. 200, c.11, d. lgs. 297 del 1994).

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, in caso di richiesta per motivi economici nella stessa deve essere indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.

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