Circolare n.59
Ai Docenti
Ai Docenti coordinatori di classe
Agli studenti e ai Genitori
Albo/Sito
Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni – artt.2 e 14 DPR 122/2009 – C.M. n. 20 del 4.3.2011
Si richiama l’attenzione di tutte le componenti scolastiche su quanto previsto dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7, e dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, in merito alla validità dell’anno scolastico e alla frequenza minima necessaria per la valutazione finale degli studenti.
Per essere ammessi allo scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le assenze che superano il 25% del monte ore annuale rendono l’anno scolastico non valido, salvo i casi di deroga previsti dalla normativa vigente.
Per gli istituti professionali, l’orario settimanale è di 32 ore × 33 settimane = 1.056 ore annuali ¾ dell’orario annuale = 792 ore minime di frequenza
Nel corrente anno scolastico, strutturato su 34 settimane, il monte ore complessivo per ciascuna classe è pari a 1088 ore. Il limite minimo di presenza richiesto è quindi di 816 ore,
Pertanto, l’anno scolastico non sarà valido per gli studenti che totalizzano un massimo di 272 ore di assenze, equivalenti a circa 42 giorni di lezione.
Sono previste deroghe alle ore minime di frequenza, come stabilito dall’art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009, solo nei casi di assenze documentate e continuative, riconducibili a gravi motivi personali o sanitari, come deliberati dal Collegio dei Docenti, purché, le assenze non compromettano la possibilità di procedere alla valutazione dello studente.
Gli Organi Collegiali d’Istituto ha considerato assenze continuative per le quali è possibile prevedere deroghe ai limiti di cui sopra:
➢ Assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificatomedico;
➢ Assenze continuative (almeno 5 giorni) per malattia documentate da un idoneo certificato medico;
➢ Assenze per testimonianze in tribunale o per procedimenti giudiziari;
➢ Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dalC.O.N.I.;
➢ Ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all’interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza e ne valuti positivamente la consistenzamotivazionale).
Si precisa che il “Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” – PCTO è un corso curricolare inserito nel PTOF dell’istituzione scolastica. Ne consegue che le eventuali ore di assenza degli allievi durante le attività di stage/formazione/attività in azienda e ogni altro percorso formativo previsto come PCTO, debbono essere conteggiate analogamente a quelle effettuate durante le ore di lezione ordinarie.
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 14 DPR 122/09).
Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica secondo le modalità previste dalla norma vigente. Eventuale documentazione giustificativa deve essere inoltrata al protocollo della Istituzione scolastica ed inserita nel fascicolo personale dello studente.
Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla privacy.
L’assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dell’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo.
I consigli di classe faranno particolare attenzione a monitorare la situazione delle assenze di ciascun studente assicurando contatti costantemente aggiornati con la famiglia ove necessario.
Si richiama la responsabilità delle famiglie nel garantire una frequenza regolare e continuativa, evitando il più possibile entrate posticipate, uscite anticipate e giustificando sempre le assenze al momento del rientro.
Si precisa, inoltre, che qualora siano autorizzate richieste di uscita anticipata all’ultima ora per l’intero anno da parte dei genitori, la riduzione dell’ora di lezione va computata a tutti gli effetti nelle ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico.
I docenti coordinatori sono invitati a illustrare il contenuto della presente circolare agli studenti e a monitorare il rispetto dei limiti indicati.
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria D’Angelo
Circolare 59
Validità anno scolastico 2025 -2026
Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni – artt.2 e 14 DPR 122/2009 – C.M. n. 20 del 4.3.2011
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